Art. 1.

      1. Ferma restando la legislazione a favore della montagna, sono soppresse le comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
      2. I comuni già compresi nell'ambito territoriale delle soppresse comunità montane possono istituire, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, forme di collaborazione organizzativa e funzionale, ai sensi degli articoli da 30 a 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      3. Le funzioni già svolte dalle comunità montane soppresse che non possono essere esercitate dai comuni nelle forme previste dal comma 2, sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Le funzioni eventualmente delegate alle comunità montane soppresse dalle province o dalle regioni sono riassunte dall'ente delegante.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per le disposizioni relative ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.